Pensioni: novità sul cedolino di ottobre

Pensioni: novità sul cedolino di ottobre

Previdenza

05/10/2022



Per informazioni e assistenza rivolgersi al Caf Cisl Lombardia

In base alle indicazioni fornite dall’Inps, di seguito sono riportate le informazioni più rilevanti presenti sul cedolino di ottobre 2022:

Con riferimento alla data di pagamento delle prestazioni in essere, si ricorda che questo è avvenuto con valuta 1° ottobre, per le pensioni in pagamento presso Poste Italiane, e 3 ottobre per quelle in pagamento presso gli istituti di credito.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022. Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di ottobre il recupero delle ritenute Irpef relative al 2021, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Nel caso di conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, per pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre; diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.

Riconoscimento dell’incremento del 2% in base al DL AIUTI-BIS

Con la corrente mensilità è posto in pagamento l’incremento del 2% del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, così come previsto dal DL AIUTI-BIS. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.

Sono interessati dall’incremento transitorio tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario centrale delle pensioni INPS per i quali è prevista la cosiddetta perequazione cumulata. Beneficiano, inoltre dell’incremento, i titolari di prestazioni assistenziali (assegni e pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordi, assegni sociali e pensioni sociali) le prestazioni per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni del fondo clero, le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, ecc.

Diversamente, sono escluse dall’incremento transitorio tutte le prestazioni di accompagno a pensione (APE, assegni di esodo, Isopensione, l’APE sociale, l’APE volontaria, gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, l’Isopensione, l’indennità del contratto di espansione, l’indennizzo per cessazione attività commerciale, ecc.), le indennità di accompagno, di comunicazione, indennità speciale per i non vedenti e sulle prestazioni indennitarie (rendite Inail, pensioni di guerra). L’incremento transitorio del 2% non rileva, per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito ed è imponibile fiscalmente.

L’incremento transitorio del 2% cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. Conseguentemente ai fini della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023, il trattamento complessivo di riferimento è quello al netto dell’incremento transitorio. Infatti, in base a quanto stabilito dalla norma, non si tratta di una vera e propria perequazione né di un suo anticipo.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2022

Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno. Sul rateo di pensione di ottobre si procede al rimborso dell’importo a credito del contribuente oppure alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. L’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

I pensionati possono avvalersi dei servizi CAF-CISL Lombardia per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.