Pensione di reversibilità: si amplia la platea dei beneficiari

Pensione di reversibilità: si amplia la platea dei beneficiari

Previdenza

04/05/2022



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La pensione di reversibilità spetterà a nuove categorie di beneficiari, alla luce di sentenze e nuovi orientamenti dell’Inps.

Pensione di reversibilità: novità per i maggiorenni inabili
La novità più recente riguarda la sentenza della Corte costituzionale sul caso di una nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con il nonno e maggiorenne all’epoca del decesso 
dello stesso, alla quale era stato negato il diritto a ottenerla, proprio perché aveva già compiuto i 18 anni. I giudici hanno sottolineato che la pensione di reversibilità è una “forma di tutela 
previdenziale” e che il rapporto tra nonno e nipote è fondato sul carattere naturale della solidarietà familiare […] attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti”.

Alla luce di queste riflessioni, la Consulta ha stabilito che “È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico” del familiare siano 
esclusi dal diritto alla pensione.

Per la Corte si tratta di una norma incostituzionale, dunque, e per questo motivo è già possibile presentare domanda di pensione per gli orfani maggiorenni inabili che, al momento del decesso del nonno 
o della nonna, erano a carico della persona venuta a mancare.

L’indicazione vale anche per l’assegno al nucleo familiare, per i periodi precedenti all’entrata in vigore dell’assegno unico.

Pensione di reversibilità per i coniugi
Per quanto riguarda i coniugi, invece, normalmente la moglie, il marito o la persona unita civilmente superstite – se non ci sono altri beneficiari – ottiene il 60% della pensione del defunto.

Con una vera e propria inversione di rotta, recentemente l’Inps ha riconosciuto il diritto a questa prestazione per chi è separato legalmente con addebito, anche senza diritto agli alimenti.

L’ex consorte divorziato, invece, conserva il diritto alla pensione di reversibilità se:

non si è risposato;
la posizione previdenziale da cui trae origine il trattamento pensionistico precede la fine del matrimonio;
è titolare di assegno divorzile.
Non hanno invece diritto alla reversibilità i conviventi di fatto.

Se il coniuge o la persona unita civilmente si risposano o contraggono una nuova unione civile, la pensione di reversibilità viene revocata.