Part-time ciclico: i periodi non lavorati riconosciuti per intero anche nelle gestioni private

Part-time ciclico: i periodi non lavorati riconosciuti per intero anche nelle gestioni private

Previdenza

06/05/2021



La circolare Inps del 4 maggio dà indicazioni sulle nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva 

È del 4 maggio 2021 la circolare Inps che recepisce il nuovo conteggio dei requisiti di anzianità lavorativa nel part-time ciclico, anche per le gestioni private. Il documento Inps dà le indicazioni aggiornate sulla base della nuova norma in vigore dal 2021: i periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part-time verticale devono essere considerati nel calcolo dei contributi.
Il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, un impiego che concentra l’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, scontava, in precedenza, una singolare penalizzazione rispetto al part-time che si svolge tutti i giorni su quattro ore. Inps precisa che, con le nuove regole, nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche per le gestioni private, le settimane saranno valutate per intero, sempre ai fini dell’anzianità di diritto. 

Part-time ciclico: alcune note dalla circolare Inps 

Il nuovo calcolo dei contributi per il part-time ciclico è attivo per i rapporti di lavoro in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi. Può valere, però, anche per i rapporti di lavoro esauriti prima, ma in questo caso è necessario fare domanda. È il caso dei “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” conclusi al primo gennaio 2021 o quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno, prima dell’entrata in vigore della norma. 

Inps ricorda che la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile, solo per quanto riguarda il diritto a pensione e riguarda la misura della pensione. Non cambia nulla, quindi, per i trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Foto di Sonja Langford